1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò
risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la
creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che
tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino
costi eccessivi.
2 Tale rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli
impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle
tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e
della salute pubblica.
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